Il servizio permette di ottenere il consenso del proprietario pubblico del fondo alla realizzazione di un appostamento fisso di caccia ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e dei Criteri generali per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia approvati con delibera della Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1472.
L’istanza deve essere presentata in via preventiva alla realizzazione.
Gli appostamenti fissi di caccia sono soggetti unicamente alla presentazione di denuncia al proprietario pubblico del fondo e non richiedono autorizzazione paesaggistica. Gli appostamenti fissi sono interventi liberi sotto il profilo edilizio purché realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna ad esercizio venatorio.
Si ricorda che un appostamento di caccia è considerato fisso quando è realizzato in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazione e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d’acqua naturali o artificiali. L’appostamento fisso di caccia è comunque temporaneo.