Revisore unico dei Conti

L'attività del Revisore unico dei Conti è regolata dall'articolo 14 dello Statuto ed è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. 

Competenze

Il Revisore unico dei conti esercita le sue funzioni per tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto di gestione comprendente il conto consuntivo del terzo anno successivo alla nomina. È rinominabile una sola volta

Al Revisore compete il riscontro sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda forestale. Il Revisore partecipa alle sedute della Commissione amministratrice e dell'Assemblea in cui si discutono gli atti fondamentali, di programmazione e di bilancio dell'Azienda forestale. Il Revisore dei conti può essere espressamente invitato dal Presidente della Commissione amministratrice o dell'Assemblea ad altre sedute delle medesime.

In particolare il revisore:

  • esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le variazioni, il rendiconto di gestione comprendente il conto consuntivo e relaziona alla Commissione  e all'Assemblea;
  • verifica trimestralmente la situazione economico - finanziaria;
  • formula proposte e osservazioni;
  • esprime pareri in ordine a quesiti di natura economico - finanziaria.

Struttura

Tipo di organizzazione

Revisore unico dei Conti
Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito